Ex Province, ‘profondo rosso’ Disequilibrio di 155 milioni

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PALERMO – E’ pari a 155,4 milioni il disequilibrio finanziario globale delle ex Province in Sicilia quantificato dal monitoraggio effettuato dal dipartimento autonomie locali della Regione, quasi il doppio rispetto all’anno precedente quando fu pari a 82,6 milioni. La situazione peggiore a Catania e Siracusa, con uno squilibrio pari rispettivamente a 35,7 e 35,3 milioni di euro; a Palermo il “buco” è di 23,4 mln. Seguono Trapani 15,7 mln, Messina 13,5 mln, Ragusa 11,9 mln, Enna 8,4 mln, Caltanissetta 7,5 mln e Agrigento 3,7 mln.

Il quadro emerge dal dossier in mano all’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao (nella foto), che sta negoziando con lo Stato la via d’uscita per le ex Province senza bilancio di previsione e ormai in profondo rosso. Una situazione che, segnala la Regione, “ha compromesso l’erogazione di servizi, in particolare la gestione della rete stradale di competenza, l’assistenza ai disabili, il supporto alle scuole di secondo grado, l’edilizia scolastica”. E “ha messo in discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti”. Per la Regione “le principali cause di questa grave situazione finanziaria sono da ricercare nella drastica riduzione/azzeramento dei trasferimenti statali e nel prelievo forzoso operato dallo Stato attraverso il contributo di finanza pubblica”; per il 2018 il contributo per i conti dello Stato grava sulle ex Province siciliane per 277,1 milioni di euro, pari al 42% delle uscite degli enti siciliani. “Senza questo contributo – spiega la Regione – gli enti potrebbero risolvere gran parte delle loro criticità finanziarie”. (ansa).

Ma di cosa si occupano o dovrebbero occuparsi le province siciliane:

La legge della regione Sicilia n. 9 del 6 marzo 1986 istituisce il libero Consorzio dei Comuni denominato Provincia Regionale, quale organo di riferimento delle comunità locali, votata al coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio. Le province regionali hanno un importante ruolo di coordinamento finalizzato allo sviluppo economico e sociale
 
Art. 4 Natura e compiti delle province regionali
Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l’organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonchè l’elaborazione e l’attuazione di una comune programmazione economica e sociale.
La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l’autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all’ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.
Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.
Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.
La legge regionale 9/1986 legittima le Province siciliane ad adottare un piano di programmazione economico sociale che sia conforme con la pianificazione di sviluppo regionale e con le esigenze del territorio. Il piano di sviluppo economico sociale costituisce espressione di maggiore rilevanza del ruolo di mediazione e coordinamento della Provincia regionale tra Stato, Regione e Comuni.
Art. 9 Programmazione economico-sociale
In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.
Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell’assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.
Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.
 Le Province regionali sovrintendono alla pianificazione della rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie del territorio provinciale e alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunali.
Art. 12 Pianificazione territoriale La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:
1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive. (3)
In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.
Le funzioni amministrative esercitate dalle Province regionali siciliane riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale. Le competenze più rilevanti spettanti alle Province regionali sono i servizi sociali, la gestione dei beni culturali e la diffusione della cultura, lo sviluppo economico, la tutela del territorio e dell’ambiente, la difesa del suolo e la salvaguardia della risorse idrogeologiche
Art. 13 Funzioni amministrative (1) (2)
(integrato dall’art. 19, comma 13, della L.R. 19/2005)
Nell’ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:
1) servizi sociali e culturali:
a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; (3)
c) promozione ed attuazione, nell’ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonchè realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonchè alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all’art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l’esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
2) sviluppo economico:
a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; (4)
c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
d) autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
3) organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente:
a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell’art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
e) tutela dell’ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell’inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
f) organizzazione e gestione dei servizi, nonchè localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi. (5)
Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.
La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle soppresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.
fonte: ansa

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