Verde pubblico, proposta del consigliere comunale Briganò

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In allegato la proposta del consigliere comunale Erasmo Briganò

 

AL PRESIDENTE DEL C.C. DI PARTINICO
AL SINDACO DEL COMUNE DI PARTINICO
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARTINICO
AL PRESIDENTE DELLA 1° COMMISSIONE

OGGETTO: Richiesta di modifica del regolamento comunale di tutela del verde pubblico deliberazione n. 20 del 03/03/2013.
PREMESSO CHE
– Il regolamento comunale vigente per l’affidamento delle aree a verde pubblico non permette l’utilizzo di aree di verde pubblico comunale per il miglioramento di fruizione collettiva e per lo svolgimento di attività lucrative;
– Lo stesso regolamento vigente non disciplina la collocazione su verde pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite alla ricezione di utenti di esercizi commerciali e di interesse collettivo compreso la collocazione di strutture che abbiano valenza religiosa e sociale su iniziativa di associazioni religiose o di gruppi di cittadini.
– Si riscontrano enormi criticità nella gestione e custodia delle ville comunali;
– Bisognerebbe recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico – paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
PROPONE
la modifica del regolamento in oggetto con la presentazione del sottoscritto consigliere Erasmo Briganò di emendamenti (in allegato) che disciplinino lo svolgimento di attività commerciali e ludiche con la possibilità di collocazione su aree a verde pubblico di chioschi e di strutture precarie, temporanee e amovibili integrando al titolo III – art.21 del regolamento vigente la dicitura “PER TUTTI GLI INTERVENTI E’ VIETATA QUALSIASI ATTIVITA’ A SCOPO DI LUCRO” con “ad eccezione degli interventi effettuati presso le Ville o Parchi comunali”, inserendo quindi nel suddetto regolamento una sezione speciale per l’AFFIDAMENTO VILLE/PARCHI COMUNALI.

Il consigliere Comunale
Erasmo Briganò

EMENDAMENTI
Art. 21 INTERVENTI AMMESSI
integrare la dicitura “PER TUTTI GLI INTERVENTI E’ VIETATA QUALSIASI ATTIVITA’ A SCOPO DI LUCRO” con “AD ECCEZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO LE VILLE O PARCHI COMUNALI”, inserendo quindi nel suddetto regolamento una sezione speciale per l’AFFIDAMENTO VILLE/PARCHI COMUNALI.
Ad integrazione del regolamento vigente seguiranno gli articoli per l’affidamento delle Ville/Parchi.
ART. 22 – CRITERI GENERALI
1. Allo scopo di incrementare le condizioni per una valorizzazione delle aree verdi presenti nel territorio comunale che presentano particolari caratteristiche utili per attività in sinergia con operatori privati del settore commerciale, dei giochi e delle attività ludiche in genere, l’Amministrazione comunale promuove la predisposizione di progetti di sistemazione e manutenzione orientati a questo obiettivo.
2. I progetti devono essere definiti con lo scopo principale di creare le condizioni per una completa gestione dell’area destinata a verde pubblico o comunque di una porzione di essa, offrendo servizi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente presenti e garantendo la sistemazione delle aree circostanti con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumeranno la responsabilità i soggetti beneficiari della concessione.
3. I progetti potranno essere di iniziativa dell’Amministrazione comunale o privata ed in entrambi i casi si procederà all’individuazione del beneficiario per l’attuazione e gestione dell’intervento ed all’assegnazione degli spazi individuati con bando ad evidenza pubblica tenendo conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:
 Qualità dell’idea progettuale e materiali utilizzati;
 Originalità dell’idea imprenditoriale;
Art. 23 – AREE AMMESSE
Possono essere oggetto di affidamento le aree del patrimonio comunale destinate a verde pubblico, quali le sotto elencate ville/parchi o frazioni di essi:
 Villa Falcone
 Villa Borsellino
 Villa Regina Margherita
 Villa Al Pino
 Ex Arena Lo Baido
 Parco suburbano

Presso l’Ufficio Verde Pubblico e sul sito internet del Comune di Partinico sarà possibile consultare gli elenchi delle aree disponibili per l’affidamento. Gli elenchi non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi di proprietà del Comune, previo parere positivo dell’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Partinico, il quale può avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza.
Si fa presente che le ville possono essere affidate anche suddivise in porzioni in modo da realizzare più attività collaterali.

Art. 24 – INTERVENTI RICHIESTI

1. Manutenzione ordinaria
consiste nell’esecuzione di una serie di interventi essenziali di seguito descritti per mantenere i siti affidati decorosi e fruibili in sicurezza dai cittadini. Sono quindi necessari i seguenti interventi:
taglio delle specie prative con rasaerba idonei, compresa la raccolta, rastrellatura e trasporto a rifiuto presso discarica comunale del materiale di risulta. La periodicità prevista e quindicinale ma l’esecuzione dell’intervento è soggetta alle condizioni climatiche che possono o meno favorire la crescita delle essenze prative.
decespugliamento. L’intervento ha per oggetto tutte le aree a verde della città sulle quali insiste la presenza di spontanee infestanti o specie non prative. L’intervento va fatto con l’ausilio di mezzi meccanici ed il materiale di risulta va conferito in discarica comunale e/o regolarmente autorizzata. La periodicità dell’intervento e soggetta alle condizioni climatiche che possono o meno favorire la crescita delle erbe spontanee.
potature delle siepi riguardano tutte le specie arbustive che costituiscono le siepature presso aiuole o parchi comunali. Le stesse dovranno essere potate con una frequenza annuale e se necessario semestrale, il cui materiale di risulta dovrà essere trasportato presso discarica comunale e/o regolarmente autorizzate.
potature cespugli riguardano tutte le specie arbustive che vengono governate a cespuglio. La frequenza dell’intervento è annuale, il relativo materiale di risulta va conferito presso discarica comunale e/o regolarmente autorizzata.
pulizia area a verde con periodicità settimanale.
manutenzione impianti irrigui e piccole manutenzioni
irrigazione manuale
2. Interventi opzionali
sono considerati opzionali e meritori, in sede di valutazione delle offerte, i seguenti interventi e servizi:
a) Servizio di organizzazione e gestione di attività a valenza didattica e ambientale e di tipo ricreativo di cui all’art.1, punto 2.c)
consiste nell’organizzazione di attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, attività didattiche (es. laboratori) che prevedono il coinvolgimento delle scuole della città e del comprensorio, attività ricreative e culturali in genere che siano finalizzate a valorizzare il parco quale elemento di tutela dell’ambiente e quale spazio pubblico di relazione quali, a titolo esemplificativo, attività di animazione culturale, attività sportive, attività per il tempo libero.
b) Servizio di ideazione e organizzazione di attività di comunicazione e promozione di cui all’art.1, punto 2.d)
consiste nel dare rilievo e visibilità, attraverso tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, delle attività che si svolgono all’interno del parco.
Art. 25 – SERVIZI ED ATTREZZATURE COMPATIBILI
I servizi e le attività che si possono svolgere all’interno della villa con valenza socio- economico-commerciale sono i seguenti:
a) Servizio baby club;
b) Teatrino delle marionette o simile;
c) Attrezzature ludiche;
d) Spazio spettacoli teatrali, cinema, musica;
e) Spazio espositivo per laboratori di artigianato artistico;
f) Punto ristoro per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;
g) Vendita di prodotti quali:
-Prodotti florovivaistici e per il giardinaggio;
-Prodotti agro-biologici ed alimenti naturali, prodotti tipici locali e promozione delle attività dei soggiorni agrituristici;
-Erboristeria;
-Pubblicazioni, testi e video dedicati ai ragazzi, all’ambiente, alla salute e all’alimentazione;
-Prodotti ed articoli per le attività sportive e salutistiche.
Non è consentita la separazione tra le aree di fruizione gratuita e quella delle attrezzature a pagamento; in occasione di particolare attività di spettacolo (teatro, cinema, musica, ecc.) è permesso posizionare una struttura di separazione mobile e temporanea per la durata degli eventi.
Sul cancello d’ingresso, sotto il cartello che reca la dicitura “VILLA COMUNALE……..…” il concessionario dovrà esporre un cartello con l’elencazione dei servizi erogati ed i relativi costi.
art. 26 – MODALITÀ DI SCELTA DEL BENEFICIARIO
1. La Giunta Comunale, con apposita delibera, effettuerà l’approvazione del bando per la scelta del beneficiario della concessione.
2. Le istanze di partecipazione al bando di selezione, con allegato il progetto di cui al precedente art. 22, possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività proposta. Le istanze e i progetti saranno valutati da una commissione, composta da tre membri interni all’Amministrazione Comunale aventi specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina delle attività produttive, entro trenta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze.
3. Per tutto il territorio comunale ogni beneficiario non potrà ottenere più di una concessione.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree verdi tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni, in possesso dei seguenti requisiti d’ordine generale:
a) non siano debitori nei confronti dell’ Ente Comune;
b) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni di età;
c) siano in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
d) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
e) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passante in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
f) non siano in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o ogni altra analoga situazione;
g) non abbiano in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;
h) non siano in corso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. Per le aree a verde per le quali non venga presentata alcuna richiesta nei termini di scadenza previsti dal bando di selezione, l’assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta con le modalità di cui al comma 2, purché l’interessato sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
6. L’assegnatario dell’area a verde, che sia risultato vincitore della selezione di cui ai precedenti commi, o che sia pervenuto all’assegnazione con le modalità di cui al precedente comma 5, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso gli Uffici comunali competenti, un’istanza per richiedere l’autorizzazione all’avvio della realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al precedente art. 22, secondo lo schema che verrà predisposto dagli stessi uffici, corredata dalla documentazione necessaria in base alla tipologia dell’attività e da quanto disposto dalla normativa vigente.
I suddetti schemi dovranno essere predisposti dagli Uffici comunali competenti entro il termine di 60 giorni dalla definitiva approvazione del presente regolamento.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 6, l’assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.
8. Prima della presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 6 si dovrà procedere alla sottoscrizione della concessione del suolo pubblico relativamente all’area a verde interessata.
9. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dall’Ufficio competente secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia per la normativa specifica.
10. Il concessionario dovrà impegnarsi alla realizzazione di tutte le opere previste in progetto per l’area oggetto del bando entro i termini previsti dalla concessione, fermo restando l’obbligo di esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli presenti ed a quelli imposti come standard minimo urbanistico, che si rendano necessari alla gestione dell’area assegnata sia per le finalità dell’attività privata per la quale si richiede l’autorizzazione, sia per la fruizione dello spazio pubblico da parte dei cittadini, garantendo altresì la salvaguardia e la manutenzione dell’area a verde assegnata per tutto il periodo della concessione.
Art. 27 – COLLOCAZIONE SU VERDE PUBBLICO DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE PRECARIE, TEMPORANEE E AMOVIBILI.
1. Il presente articolo disciplina la collocazione su verde pubblico di Chioschi e di strutture precarie, temporanee e amovibili, asservite alla ricezione di utenti di esercizi commerciali.
Le caratteristiche igienico–sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.
2. Sono individuate due categorie di chioschi, distinte sulla base del periodo di occupazione del verde pubblico e di esercizio dell’attività:
a) chioschi a carattere stagionale;
b) chioschi a carattere permanente;
Per i Chioschi a carattere commerciale privato, sono consentite le seguenti categorie merceologiche:
– somministrazione di alimenti e bevande;
– prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali, fiori, bigiotteria, articoli sportivi e per il tempo libero;
– rivendita di giornali, libri, riviste e quotidiani, materiale audiovisivo, oggettistica in genere;
Art. 28 -DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono chioschi quei manufatti identificabili come installazioni amovibili, destinati al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente al suolo.
2. Si definisce “verde pubblico” quanto previsto al comma 5 dell’art. 1 del presente regolamento;
3. Per “commercio su verde pubblico” si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree destinate a verde pubblico.
4. Per “somministrazione di alimenti o bevande” si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.
5. Si definiscono “manufatti accessori”, quelle istallazioni consistenti in strutture completamente e facilmente amovibili, anche pertinenziali ai chioschi, strettamente necessarie allo svolgimento delle attività commerciali su verde pubblico. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell’arco di 24 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.
6. Le strutture così come definite al presente articolo, non costituiscono superficie coperta e volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative igienico-sanitarie ed alle disposizioni del presente regolamento, e comunque fatti salvi i diritti di terzi.
Art. 29 – CRITERI DI COLLOCAZIONE
1. L’installazione di chioschi in verde pubblico è consentita negli spazi destinati a verde pubblico individuati con le modalità di cui all’art. 23 del presente regolamento, nelle forme, tipologie e limiti dei parametri stabiliti nel successivo comma 2.
2. Le installazioni di chioschi di cui al precedente art. 28, devono conformarsi oltre alle prescrizioni di carattere generale del presente regolamento anche alle seguenti prescrizioni: -sanitari e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l’installazione; ione è consentita a condizione che il concessionario acquisisca un’area a verde almeno 5 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.
mantenere una distanza minima da porte e finestre di metri 3,00;
Art. 30 -SPECIFICHE TECNICHE
1. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l’impiego di materiali di origine naturale (legno, ferro, etc.) preferibilmente in legno;
2. Il tetto dovrà avere forma regolare. L’aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all’esterno del manufatto o inseriti armonicamente con lo stesso.
3. Gli infissi per le vetrate devono essere realizzati nello stesso materiale utilizzato per la struttura portante del chiosco e per gli elementi di tamponatura. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande in legno, metalliche o alluminio, verniciate col medesimo colore della struttura.
4. È consentito l’inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.), purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura. L’ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell’elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione.
Nessun’altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l’inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.
5. Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla fruizione del verde pubblico da parte dei cittadini e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Dovranno essere individuati degli spazi idonei per l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, adeguatamente dimensionati e tali da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.
6. Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l’accessibilità ad eventuali caditoie, vani d’ispezione od altro presente nell’area proposta per l’installazione del manufatto. La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell’ambiente di inserimento.
7. Lungo il perimetro esterno dell’aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni. Non è consentito l’utilizzo di tubi al neon a vista.
8. Gli arredi all’interno dei detti chioschi e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro, in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto del verde pubblico in cui si inseriscono;
9. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
10. Il progettista, già in sede di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla esigenza sopra riportata. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbiatura, verniciatura, etc..) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
Art. 31 -REQUISITI DIMENSIONALI E IGIENICO-SANITARI
1. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a metri 2,70 e comunque altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00;
2. La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 10,00. La superficie netta calpestabile non dovrà comunque essere superiore a mq 40.
3. I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizi igienici accessibili in numero sufficiente e dotato degli arredi tali da garantire l’utilizzo del chiosco per la tipologia dell’attività svolta.
Dovrà comunque essere presente un antibagno utilizzabile anche come spogliatoio. L’altezza media dei servizi igienici non potrà essere inferiore a metri 2.40 e comunque con un altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2.00.
4. I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive per gli operatori e per le sostanze alimentari. I titolari dell’attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l’emissione verso l’esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo ai cittadini che fruiscono degli spazi a verde circostanti.
5. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l’apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, lo stesso dovrà essere dotato di impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.
6. I chioschi adibiti a vendita o somministrazione di alimenti dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari in base alla normativa vigente.
7. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti. Tale attrezzatura dovrà essere ubicata nelle zone appositamente dedicate.
8. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto comunale, allacciamento alla rete fognaria pubblica e alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, ove esistenti.
9. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell’area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l’attività.
Art. 32 -INCEDIBILITA’
1. La concessione relativa all’assegnazione dell’area e alla eventuale realizzazione di opere previste nel presente regolamento non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell’Amministrazione Comunale di autorizzare il subentro a soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa.
2. In caso di decesso del concessionario, è facoltà degli eredi (moglie o figli) di proseguire l’esercizio dell’attività per il periodo restante. In tal caso l’attività dovrà essere intrapresa entro tre mesi dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova Convenzione.
Art. 33 – MANUTENZIONE E RESPONSABILITA’
1. Le strutture di cui alla presente sezione del regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell’autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione, anche delle aree assegnate, possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell’amministrazione comunale, pena la revoca dell’autorizzazione in caso di inadempienza. I rinnovi dell’autorizzazione possono essere subordinati all’esecuzione di adeguati interventi di manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario.
3. Le spese derivanti e necessarie per l’installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti energia elettrica, acqua, fognatura, ripristino suolo, ecc.) sono a totale carico del concessionario.
4. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), nell’ambito dei criteri generali del presente regolamento, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.
6. Alla scadenza dei termini stabiliti dalla concessione, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell’attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell’Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all’installazione del manufatto. Il tutto entro trenta giorni successivi alla scadenza.
Qualora l’interessato non provveda, l’Amministrazione dispone la rimozione d’ufficio del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine l’importo della cauzione.
Art. 34 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
1. In caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore a 4 mesi nell’arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all’Amministrazione Comunale.
2. Per sospensioni dell’attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L’istanza potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell’attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l’istanza venga respinta, la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca dell’autorizzazione.
3. La cessazione dell’attività è soggetta a preventiva comunicazione.
Art. 35 – CANONE ANNUALE
1. L’esercizio dell’attività sul verde pubblico è soggetto al pagamento della tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nelle forme e negli importi stabiliti dal Regolamento del Comune di Partinico.
Il concessionario è tenuto altresì al pagamento della TARI con l’obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Qualora il concessionario si impegni ad effettuare la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nelle aree adiacenti a quelle assegnate per la realizzazione del chiosco, il canone per l’occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura massima del 30%.
3. Qualora la manutenzione dell’area verde assegnata sia ritenuta inadeguata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, la convenzione verrà revocata e sarà disposto il pagamento del 100% del canone per l’occupazione di aree pubbliche a partire dall’intero anno di riferimento, indipendentemente dal mese in cui viene effettuato l’accertamento.
Art. 36 – DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVI
1. La concessione di verde pubblico comunale per l’installazione di chioschi e dei manufatti accessori del presente regolamento, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell’attività, potrà essere biennale.
L’Amministrazione potrà stabilire un periodo inferiore a quello previsto dal superiore punto qualora lo ritenga necessario per particolari situazioni.
2. Alla scadenza la concessione decade automaticamente, salvo che venga presentata istanza di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti.
3. Per le installazioni permanenti, il concessionario può presentare istanza di rinnovo esclusivamente nel periodo intercorrente tra 120 e 90 giorni precedenti la scadenza della concessione. In tal caso, l’Ufficio comunale competente è tenuto entro il termine di trenta giorni, a darne risposta, trascorsi i quali il parere si intende comunque reso favorevolmente. In caso di riscontro positivo da parte degli uffici competenti, la concessione viene rinnovata per un uguale periodo di tempo. Qualora uno o più uffici indichino dei motivi ostativi al rinnovo della concessione, l’istanza viene respinta, e verrà ingiunta all’interessato la rimozione del manufatto, salvo la possibilità di adeguare il chiosco alle nuove disposizioni. In tal caso l’interessato dovrà provvedere alla presentazione della documentazione per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di diniego.
Art. 37 – INSTALLAZIONE DI MANUFATTI ACCESSORI
1. Se lo stato dei luoghi e delle architetture preesistenti lo consentono, è ammessa l’installazione, su aree verdi, di strutture completamente e facilmente amovibili anche quali pertinenze a servizio dei chioschi di cui al presente regolamento.
Dette strutture potranno eventualmente essere chiuse per la protezione dagli agenti atmosferici, mediante l’impiego di materiali che non siano in contrasto, nel caso di strutture di pertinenza ai chioschi, con la struttura preesistente in termini di tipologia e colori utilizzati, trasparenti per almeno il 50% della superficie della parete.
Nel caso di strutture non di pertinenza ai chioschi le stesse si dovranno armonizzare con il contesto del verde pubblico circostante.
2. L’installazione di pedane, tettoie, gazebo e strutture simili, deve rispettare le medesime prescrizioni previste nel presente regolamento per la installazione delle altre strutture, previa comunque l’acquisizione del parere favorevole da parte degli uffici comunali competenti.
La superficie massima occupata da tali strutture non potrà superare la superficie di mq 20.
Tali strutture hanno carattere temporaneo e per le stesse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Da qui seguono gli articoli del regolamento vigente cambiando la numerazione degli stessi con l’art. 22 che cambia in art. 38 continuando in ordine crescente.

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